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DIRITTO DI FAMIGLIA

1. Amministrazione di sostegno
2. Adozione di maggiorenne
3. Separazione personale dei coniugi
4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – “Divorzio”
5. Regolamentazione dei rapporti di frequentazione tra genitori e figli
6. Decadenza dalla responsabilità genitoriale, reintegra e provvedimenti limitativi
7. Attribuzione del cognome materno

6. Decadenza dalla responsabilità genitoriale, reintegra e provvedimenti limitativi

L’art. 330 c.c. disciplina la decadenza dalla responsabilità genitoriale, disponendo: “1. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. 2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”. La richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere proposta dall’altro genitore, dai parenti oppure dal pubblico ministero. Viene presentata quando le condotte del genitore siano tali da pregiudicare gravemente l’interesse del figlio, considerati gli effetti lesivi prodotti o potenziali. Si tratta di un provvedimento protettivo assunto nel solo interesse del minore.

Ad esempio, la Cassazione ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, la quale non provvedeva all’adempimento degli obblighi scolastici del figlio minore, atteso che non portava il figlio a scuola, gli impediva la frequentazione dell’istituto scolastico e conseguentemente inibiva l’integrazione del minore nel contesto sociale (Cass. 15 luglio 2021 n. 20246).

L’art. 332 Codice civile statuisce: “Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio”. Il genitore dichiarato decaduto può chiedere di essere reintegrato nell’esercizio della responsabilità genitoriale quando non sussistano più le ragioni che avevano legittimato l’assunzione del provvedimento e non vi sia pericolo per il minore di subire pregiudizio a causa dei comportamenti del genitore.

Nell’ipotesi in cui non ricorrano le condizioni per applicare l’art. 330, possono essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, disciplinati dall’art. 333 c.c. Questi provvedimenti possono essere revocati in ogni momento, ove venga accertata la cessazione dei comportamenti inadatti da parte del genitore.

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